Ministero Pubblica Istruzione

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Ulteriori misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica nel territorio della Regione Siciliana.

 

 Il Presidente della Regione Siciliana

omissis

ORDINA

Articolo 1
(Istituzione della zona rossa)

  1. Nel territorio della Regione Siciliana hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, salvo la applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 2
(Mobilità regionale e comunale)

  1. Divieto di entrata e di uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.

  2. Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale in cui il soggetto si trovi, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.

  3. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio regionale e comunale' per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Inoltre, sono autorizzati gli spostamenti per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza. È, altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della presente Ordinanza. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

  4. Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all'interno del territorio comunale in cui il soggetto si trovi, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese. Non trovano applicazione nel territorio regionale le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che autorizzano spostamenti, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata nei limiti di due persone, essendo consentita esclusivamente la mobilità per le ragioni specificatamente esposte con la presente Ordinanza.

omissis

Articolo 5

(Attività didattica)

  1. Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione del 7 agosto 2020, n. 89,  nonché dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 9 ottobre 2020, n. 134, garantendo comunque il collegamento a distanza con gli alunni della medesima classe che sono in didattica digitale integrata

  2. Sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e le ulteriori disposizioni vigenti per la frequenza di presenza dei corsi di formazione specifica in medicina generale, delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le ulteriori eventuali attività, didattiche o curriculari, individuate dalle Università, sentito il Coordinamento dei rettori delle università siciliane.

 

omissis

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