Appendice A [Statuto delle Studentesse e degli Studenti]
Il Consiglio di Istituto
Visto | il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; |
Visto | il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; |
Visto | Il regolamento adottato in data 11 febbraio 2014, delibera 66 |
EMAMA
ai sensi delle norme sopraccitate il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto
Art. 1 - Premesse
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando qualsiasi comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.
La successione delle sanzioni non è né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o di interventi educativi adeguati.
La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.
Art. 2 - Comunità scolastica
- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari di dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d’espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 3 - Diritti degli studenti
- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibile richiesta di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.
- Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo e didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive ed integrative anche mediante il sostegno economico delle famiglie;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
- la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
- servizio di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
Art. 4 - Doveri degli studenti
1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’Art.2
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita nella scuola.
INFRAZIONI | SANZIONI | ORGANO SANZIONATORIO |
1. Mancanza dei doveri scolastici, negligenza abituale. |
Ammonizione scritta nel registro di classe. | Docenti |
2. Assenze ingiustificate (dopo il terzo giorno dal rientro) e ritardi (oltre il quinto). |
Ammonizione scritta nel registro di classe e convocazione di un genitore. |
Docenti/Docente coordinatore/di classe |
3. Perseveranza nei ritardi frequenti |
Ammonizione scritta nel registro di classe e convocazione di un genitore. |
Docenti/Docente coordinatore/di classe |
4. Mancata osservanza del regolamento interno |
Ammonizione scritta nel registro di classe e convocazione di un genitore. |
Docenti/Docente coordinatore/di classe |
5. Tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi. |
Ammonizione scritta nel registro di classe e convocazione di un genitore. Ritiro del telefonino e/o apparecchio elettronico ad esclusione della SIM |
Dirigente scolastico e/o Staff di presidenza Docenti/Docente coordinatore/di classe |
6. Mancato rispetto delle strutture, degli arredi e dei sussidi didattici. |
Sanzione pecuniaria commisurata all’entità del danno e/o riparazione del danno, convocazione di un genitore. |
Dirigente scolastico e/o Staff di presidenza. |
7. Incapacità di autocontrollo che ha determinato in più occasioni situazioni di pericolo per sé e per gli altri. |
Esclusione dalla partecipazione ad attività di arricchimento al curricolo (visite guidate, viaggi di integrazione culturale, …) che per la loro natura rappresentano maggiore rischio e pericolo. |
Consiglio di Classe |
8. Offese verbali o scritte nei confronti dei Docenti, del personale operante nella scuola e dei compagni. |
Ammonizione scritta nel registro di classe e convocazione di un genitore. Eventuale allontanamento dalla scuola, da uno a cinque giorni, deliberato dal C. d. C. Sarà inficiata la valutazione del comportamento. (1) |
Docenti e Consiglio di Classe |
9. Comportamento che determina lesioni fisiche, anche di lieve entità, nei riguardi di compagni, docenti e di quanti operano nella scuola. |
Ammonizione scritta nel registro di classe e convocazione di un genitore. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore quindici giorni. (2), (3) |
Docenti e Consiglio di Classe |
10. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, …) o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone (incendio, allagamento, …) |
Ammonizione scritta nel registro di classe e convocazione di un genitore. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore quindici giorni. (2), (3) |
Docenti e Consiglio di Classe. Consiglio d’Istituto |
11. Recidiva di atti di violenza grave (Art. 1, comma 9-bis D.P.R. 235/07) |
Ammonizione scritta nel registro di classe e convocazione di un genitore. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. |
Docenti e Consiglio di Classe Consiglio d’Istituto |
12. Mancanze disciplinari, applicabili anche ai candidati esterni, commesse durante le sessioni d‘esame. (Art. 1, comma 11 D.P.R. 235/07). |
Esclusione dalle prove d’esame di Stato di Licenza Media. |
Commissione d’esame |
(2) La durata dell’allontanamento dalla comunità scolastica è commisurata alla gravità del reato, ovvero, al permanere della situazione di pericolo.
(3) Durante il suddetto periodo di allontanamento, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Art. 6 - Modalità di irrogazione delle sanzioni
1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:
a. verbalmente per le sanzioni da 1 a 9;
b. verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per le sanzioni da 10 a 12.
2. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. Nella comunicazione si dovrà indicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.
3. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.
4. Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.
5. Su proposta del Consiglio di Classe, per le infrazioni comprese da 1 a 9, può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.
6. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento. Art. 7 - Organo di garanzia composizione, funzionamento e durata
1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. Dell’Organo di Garanzia fanno parte:
a. un Docente (titolare + supplente) designato dal Consiglio d’Istituto.
b. due Genitori (titolari + n. 01 supplente) componenti del Consiglio d’Istituto.
È presieduto dal Dirigente Scolastico. Qualora facciano parte dell’Organo di Garanzia il docente che ha irrogato la sanzione o il genitore dell’alunno sanzionato, vista la situazione di incompatibilità, verranno sostituiti dai membri supplenti.
3. I membri dell’Organo di Garanzia vengono considerati decaduti se assenti non giustificati per 3 sedute successive.
4. L’Organo di Garanzia viene convocato, per iscritto, almeno 4 gg. prima della data della riunione dal Dirigente scolastico.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; qualora uno di loro fosse impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la giustificazione dell'assenza.
6. È necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti almeno i 3/4 dei componenti l’organo di garanzia. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Non è prevista l’astensione.
7. L’Organo di garanzia dura in carica tre anni. Art. 8 - Organo di garanzia e impugnazioni
1. Contro la sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione, all’organo di garanzia interno alla Scuola che decide nel termine di 10 giorni.
2. L’Organo di Garanzia, di cui al comma, 1 decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della Scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento.
3. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
4. 11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
5. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente da questi delegato decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente Regolamento, anche contenute nel Regolamento d’istituto.